Il Bonus Facciate 2020 è uno strumento al momento privo di integrazione con gli incentivi per la riqualificazione energetica in vigore ad oggi. Ecco alcuni contributi per armonizzarlo con le vigenti misure a stimolo degli interventi per migliorare il patrimonio edilizio italiano.
Il nuovo incentivo, introdotto dall’art.25 del disegno di legge di Bilancio 2020, attualmente in discussione in Commissione Bilancio del Senato e finalizzato a promuovere la qualità estetica dell’ambiente costruito, è del tutto privo di coordinamento con le vigenti misure di stimolo a favore di altre esigenze prioritarie, tra le quali il miglioramento della qualità energetica degli involucri edilizi e della sicurezza degli immobili.
Il bonus facciate 2020, innestandosi sull’art. 16, comma 1 del decreto-legge 63/2013, non gode della facoltà di cessione dei crediti d’imposta e implica la necessità, per chi ne vorrà fruire, di disporre delle risorse economiche da anticipare.
Questa circostanza, combinata con l’elevatissima percentuale di detrazione fiscale decennale (90%), orienterà le scelte di molti cittadini verso le attività meno costose, aventi finalità esclusivamente estetiche, e determinerà il rischio concreto e grave che siano trascurate tutte le altre esigenze e opportunità di intervento, che comportano investimenti maggiori, comprese quelle che producono miglioramenti dell’efficienza energetica. Con la conseguenza di mantenere gli edifici coinvolti in pessime condizioni di spreco energetico ancora per molti decenni.
Anche il breve orizzonte temporale in cui si colloca il nuovo incentivo, che confligge con la complessità della progettazione e dei processi necessari per avviare gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale, spingerà le committenze a optare per interventi minimali.
In altri termini – come è stato denunciato anche da numerosi organismi specializzati come ANIT e CORTEXA – a causa della sua formulazione, la finalità incentivante del Bonus Facciate 2020 risulta in conflitto con quella di promuovere l’efficienza energetica e rallenterà il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato Energia e Clima.
Una accorta correzione dell’art. 25 potrebbe risolvere il problema, combinando il pregevole obiettivo di promuovere la qualità estetica con l’esigenza irrinunciabile di stimolare la sempre più vasta e capillare diffusione dell’efficienza energetica.
Si tralascia ogni considerazione, lasciandola all’apprezzamento politico del legislatore, sull’opportunità di concedere una percentuale di detrazione fiscale così elevata, e sul conseguente impatto sul bilancio pubblico.
L’emendamento proposto, indirizzato ai Ministeri competenti e alle forze politiche, risponde all’esigenza di correggere l’attuale formulazione del Bonus Facciate 2020, coordinando la disciplina del nuovo incentivo con quella delle detrazioni a favore degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, allo scopo di rendere più efficace la capacità di stimolo combinato a vantaggio sia del miglioramento estetico, sia dell’efficienza energetica.
A tal fine, abbiamo proposto che:
- sia precisato che il nuovo incentivo è cumulabile con gli altri vigenti;
- l’accesso al Bonus Facciate 2020 sia subordinato alla circostanza, attestata da un tecnico abilitato, che i singoli elementi sui quali si è intervenuti siano conformi, anche in seguito agli interventi realizzati, ai requisiti minimi di trasmittanza termica prescritti dal D.M. 26 giugno 2015;
- gli eventuali interventi di efficientamento energetico eseguiti sulla facciata continuino a fruire dell’ecobonus, con applicazione delle relative percentuali di detrazione, beneficiando anche della facoltà di trasferimento dei crediti d’imposta;
- la maggiore percentuale di detrazione sia applicabile, per il periodo di validità del provvedimento, sugli altri interventi realizzati sulla facciata, assolvendo in tal modo alla finalità di incentivare maggiormente la realizzazione di interventi di abbellimento dell’ambiente costruito non strettamente connessi al miglioramento dell’efficienza energetica.
Si otterrebbe in questo modo una serie di vantaggi, rispetto alla formulazione inserita nel disegno di legge di Bilancio:
- si conserverebbe la capacità del nuovo incentivo di stimolare ulteriormente la realizzazione di interventi di miglioramento dell’ambiente costruito, coerentemente con l’obiettivo promosso dal Ministro Franceschini;
- si neutralizzerebbe il conflitto tra i diversi incentivi, esplicitando in modo chiaro che il nuovo incentivo non deroga alcun obbligo di efficientamento energetico (quando esistente) e, al contrario, stimolando ulteriormente l’esecuzione di attività che eliminano gli sprechi energetici;
- si realizzerebbe anche un’ottimizzazione dell’impatto del provvedimento sul bilancio pubblico, in funzione del peso normalmente non preponderante della quota di spese ulteriori, rispetto a quelle sostenute per l’efficientamento energetico, veicolate dalla nuova misura di incentivazione.
Abbiamo anche proposto che, in alternativa, la fruizione del Bonus Facciate 2020 sia consentita in alcuni casi in cui la riqualificazione energetica non sia fattibile, o lo sia secondo criteri attenuati rispetto a quelli ordinari.
Sono state individuate le seguenti fattispecie:
- esista il parere scritto di una Commissione locale (paesaggio, urbanistica, impatto ambientale) che, tenuto conto del contesto specifico, riconosca in seguito a istanza dell’avente diritto la presenza di impossibilità tecniche o culturali all’applicazione integrale dei requisiti minimi e la necessità di indirizzare l’intervento verso la conservazione totale o parziale del carattere o aspetto attuale dell’edificio, attraverso specifiche prescrizioni operative;
- la facciata, appartenente a un edificio sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali, sia assoggettata alla disciplina di tutela prevista per tali beni.
In altri termini, con questa formulazione la legge introdurrebbe un nuova modalità di applicazione flessibile dei requisiti minimi, assoggettata al parere di una Commissione locale (comunale, provinciale o regionale, secondo la zona) che riconosca la necessità dell’applicazione di criteri attenuati.
In entrambi i casi la detrazione fiscale sarebbe fruibile nella nuova misura più premiante, rispondendo all’esigenza di affrontare interventi di conservazione che di norma sono più onerosi rispetto ai contesti ordinari.
La definizione di modalità, organismi, procedure e termini per l’ottenimento dei pareri necessari per l’applicazione di criteri attenuati di efficientamento energetico sarebbe demandata a un aggiornamento del decreto “Requisiti minimi” del 26 giugno 2015, introducendo nella disciplina la flessibilità necessaria per affrontare in modo legittimo e senza abusi i vincoli a cui sono solitamente assoggettati gli edifici storici non soggetti a specifico vincolo monumentale.
Infine, abbiamo proposto di estendere l’operatività del “bonus facciate” al 2021, rendendo coerente la sua durata con la complessità della progettazione e dei processi necessari per avviare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.