10 ALIQUOTE PER DETRAZIONI FISCALI NELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

aliquote per detrazioni fiscali

Sono 10 le aliquote per detrazioni fiscali messe a disposizione dalla legge di bilancio 2018 che favoriscono gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti. Lo slogan del 2018 è rendere gli edifici obsoleti più efficienti e sicuri, premiando chi riqualifica in modo integrato il proprio condominio.

Per avere diritto a 1 delle 10 aliquote per detrazioni fiscali prevista dalla legge di bilancio 2018 è necessario rispettare i vincoli disposti dal Decreto Requisiti minimi 25 giugno 2015 e dal Decreto Regione Lombardia n.2456 dell’8 marzo 2017, che obbligano a intervenire con la riqualificazione energetica quando le opere riguardano il rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie superiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Ma cosa prevede nel dettaglio la Legge di Bilancio 2018?

Fino al 85% la detrazione prevista per gli interventi congiunti di riqualificazione energetica e diminuzione del rischio sismico degli edifici: 80 % per gli interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, 85% per quelli che determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. Questa detrazione si applica su un ammontare delle spese, sostenute dal 2018 al 2021, non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Confermate fino al 2021 le detrazioni al 70% per interventi che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio condominiale, con possibilità di incremento al 75% per i lavori che migliorano la prestazione complessiva dell’edificio invernale ed estiva (DM 26 giugno 2015). La soglia massima di detrazione per i lavori di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali è di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per la Riqualificazione energetica di porzioni di involucro condominiale di estensione inferiore al 25% dell’intero involucro le detrazioni restano al 65%, fino al 2021 se si tratta di parti comuni condominiali, o solo per il 2018 se riguardano singole unità immobiliari.

E’ prevista al 65 % la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A solo se, contestualmente, si provvede all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (sulla cui definizione però c’è qualche incertezza). La stessa detrazione spetta in caso di sostituzione delle vecchie caldaie con impianti ibridi, costituiti da generatori di aria calda a condensazione, micro-cogeneratori, pompe di calore che garantiscano un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

In assenza di installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, invece, le detrazioni per la sostituzione delle caldaie a condensazione sono ridotte al 50 %, ma sole se almeno di classe A. Anche gli impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sono incentivati al 50%.

Ridotte al 50% anche le detrazioni per l’acquisto e installazione di finestre comprensive di infissi, e per l’acquisto e l’installazione di schermature solari. Se però i serramenti sono sostituiti nell’ambito di un contratto per la realizzazione di interventi condominiali che beneficiano degli incentivi al 70-75%, possono anch’essi beneficiare della detrazione maggiorata.

Sia per le caldaie che per i serramenti vale la regola generale già vista per le superfici opache: la validità degli incentivi è estesa fino al 2021 se si tratta di interventi condominiali, mentre è limitata al solo 2018 se riguarda singole unità immobiliari.

Le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, finalizzate ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio, sia documentali che in situ, saranno eseguite da ENEA. Riguarderanno tutti i tipi di intervento e non solo, come in passato, quelli incentivati al 70-75%.

Legge di Bilancio 2018: le 10 aliquote di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

  1. Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio sismico degli edifici, con passaggio a 2 classi inferiore di rischio sismico: detrazione 85%
  2. Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio sismico degli edifici, con passaggio a 1 classe inferiore di rischio sismico: detrazione 85%
  3. Interventi di Riqualificazione uguali estesi almeno al 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio e che migliorano la prestazione energetica complessiva dell’edificio sia invernale che estiva: detrazione 75%
  4. Interventi di Riqualificazione energetica estesi almeno al 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro dell’edificio: detrazione 70%
  5. Riqualificazione energetica di porzioni di involucro condominiale di estensione inferiore al 25% dell’intera superficie disperdente: detrazione 65%
  6. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti ibridi, generatori di aria calda a condensazione, micro-cogeneratori, pompe di calore: detrazione 65%
  7. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A: detrazione 50%
  8. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: detrazione 50%
  9. Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi ad alta efficienza: detrazione 50%
  10. Acquisto e posa in opera di schermature solari: detrazione 50%
  • Gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici che non soddisfano i requisiti obbligatori di efficientamento energetico, non danno diritto alle detrazioni.

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Vedi la Legge di Bilancio 2018 e il testo coordinato del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 con le modifiche introdotte  dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 501  e della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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