Come gestire il progetto di riqualificazione quando l’installazione del cappotto sui vani scala è vincolata al rispetto dei minimi normativi? Parliamo quindi di necessità di correzione dei ponti termici e di limiti imposti da regolamenti locali e norme non afferenti all’energia; (il caso dei vani scala comuni). Risponde l’Ing. Claudio Caramia, esperto sul tema dell’urbanistica nel Forum Superbonus 110.
Quanto segue in questo articolo deriva da un caso specifico di progettazione che mi sono trovato ad affrontare, in un condominio dove è stato necessario coibentare internamente il vano scale, con conseguente modifica della larghezze degli spazi di passaggio di persone. Iniziamo con un principio di base:
La conformità edilizia ed urbanistica, è un requisito importante per accedere al superbonus 110, ma non è la sola conformità da considerare.
Gli articoli tecnici e di stampa, sino ad ora, si sono concentrati sulla preesistenza di difformità edilizie o abusi urbanistici che, come ormai chiaro ai più, impediscono di fatto la presentazione della pratica edilizia indispensabile per l’avvio dei lavori oltre a far decadere il diritto a poter fruire dei “benefici fiscali”.
Durante la fase “progettuale” è necessario valutare preventivamente quali sono gli interventi più strategici per rispettare quanto disciplinato dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 “c.d. requisiti minimi”, e quanto le modifiche sull’involucro non interferiscono con quanto disposto da tutti quei regolamenti che garantiscano il corretto dimensionamento degli spazi comuni.
Uno dei primi problemi che il progetto di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio affronta, è quello legato alla imprescindibile necessità di attenuare i ponti termici, questo al fine di consentire il soddisfacimento delle verifiche tecniche di legge in cui questi sono coinvolti. I ponti termici infatti, negli edifici ben coibentati con cappotto termico, influiscono moltissimo sulle verifiche del coefficiente medio globale di scambio termico (H’T), sulle verifiche di trasmittanza media per tipologia di struttura (U’) e sulla verifiche di formazione di muffa e condensa; ne deriva quindi che la risoluzione dei ponti termici è fondamentale.
Succede però a volte che chi esegue le verifiche energetiche di legge, debba confrontarsi con una normativa complessa e frastagliata, ed abbia quindi difficoltà a valutare la compatibilità delle modifiche che intende introdurre con il quadro normativo cogente.
Le norme da tenere in considerazione infatti, non sono esclusivamente quelle urbanistiche ed edilizie, ma anche quelle sanitarie per la verifica dei rapporti aeroilluminanti (reperibili nei regolamenti edilizi e di igiene locali), quelle per il superamento delle barriere architettoniche (D.M. 236/89 e leggi regionali conseguenti), e quelle di prevenzione incendi e gestione delle emergenze ad esse legate.
Il cappotto sui vani scala e le verifiche di legge
Alcune settimane fa, durante la valutazione di un edificio, ci siamo imbattuti in un vano scale, che come spesso accade era integralmente realizzato con una parete in cemento armato semplicemente intonacata su tutte le facce, sia verso ambiente non riscaldato, sia verso l’interno dell’abitazione, e sia tra l’ambiente non riscaldato e l’esterno.
Nel caso specifico, essendo presente una grande finestra in ferro e vetro, che occupava la quasi totalità della parete esterna del vano scale, le verifiche di muffa e condensa del ponte termico a T esistente, anche applicando i pannelli isolanti esterni, non tornavano. Non potendo operare all’interno del locale abitabile, in quanto si trattava di un bagno recentemente ristrutturato, è stato necessario ipotizzare un intervento che prevedesse la coibentazione della piccola spalletta in cemento armato della finestra del vano scale e di una porzione della parete in cemento armato posta tra il pianerottolo intermedio ed il bagno dell’abitazione.
Per verificare la compatibilità delle modifiche che si intendevano introdurre con la normativa inerente le scale comuni, sono stati valutati i seguenti dettami normativi:
- Analisi di quanto previsto dall’art. 8.1.10 del D.M. 236/89, dal regolamento edilizio e dal regolamento locale di igiene dello specifico Comune (che nel caso in esame, facevano tutti riferimento alla larghezza minima delle rampe di scale comuni, che deve avere larghezza minima non inferiore a cm 120). L’intervento in progetto però essendo collocato sul pianerottolo intermedio rettangolare, non prevedeva il restringimento della rampa di scale (per definizione una scala è costituita dall’insieme di una o più rampe, divise da pianerottoli).
- Valutazione di quanto previsto dalla specifica regola tecnica di prevenzione incendi o, in assenza, dal codice di prevenzione incendi D.M. 03/08/2015;
- Considerazione delle possibilità offerte dall’applicazione delle tolleranze costruttive specifiche previste dalla normativa di prevenzione incendi, ex. art. 5 del D.M. 30/11/1983.
Tenuto conto di quanto sopra, la verifica dimensionale dello spessore massimo di isolamento termico e della sua posizione, è stata quindi definita considerando i seguenti aspetti derivanti dall’analisi di quanto sopra:
- Non ridurre i passaggi sulle rampe di scala al di sotto dei 120 cm ed in ogni caso non al di sotto della misura esistente, se inferiore (si ricorda infatti che diversamente da quanto previsto dall’art, 5 del D.M. 30/11/1983, che vedremo in seguito, il comma 2 dell’art. 34bis del DPR 380/01 prevede che le tolleranze costruttive si riferiscano a modifiche introdotte per l’attuazione dei titoli abilitativi edilizi e non anche ad interventi da progettare).
- Non ridurre i passaggi sul pianerottolo sotto i 114 cm (valutando la misura minima tra il bordo del pianerottolo e l’intonaco di finitura dello strato isolante), determinata come larghezza minima delle vie di esodo, dedotte le tolleranze previste dal D.M. 30/11/1983 (applicabile al solo pianerottolo piano, privo di gradini intermedi, nel qual caso il gradino intermedio sarebbe configurabile come rampa intermedia).
L’analisi e le valutazioni normative eseguite, unitamente alle valutazioni di carattere energetico, hanno confermato la possibilità di applicare un isolante a basso spessore e ad alta prestazione; nello specifico è stato previsto l’uso di pannelli in aerogel da 30 mm, sia sulla spalletta della finestra del vano scale, sia su una porzione di 70 cm del muro divisorio tra il vano scale e l’appartamento.
In un prossimo articolo, in analogia con questo che parla del cappotto sui vani scala, si andranno a valutare le implicazioni a carattere edilizio ed igienico sanitario, che le modifiche alle dimensioni dei vani finestra potrebbero avere.
È possibile confrontarsi con l’Ing. Claudio Caramia tramite il FORUM SUL SUPERBONUS di Rete IRENE