Come cambia la certificazione energetica alla luce degli aggiornamenti al D.Lgs 192/2005 apportati dal D.Lgs 48/2020, nonché delle novità introdotte dal D.L. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) in materia di Attestati di Prestazione Energetica? Questo focus ha l’intento di fornire una panoramica sintetica, ma quanto più completa, sia sui nuovi aspetti che su quelli da tempo consolidati, applicabili sul panorama edilizio esistente.
A.Q.E. e A.P.E.
È utile ricordare la principale particolarità di un Attestato di Prestazione Energetica rispetto ad un Attestato di Qualificazione Energetica ed il perché l’A.P.E. assume valore legale, divenendo importante tassello all’interno di contratti di compravendita e locazione: laddove l’A.P.E. è un documento di “terza parte” rispetto ai soggetti coinvolti in un intervento (cioè proprietari, professionisti incaricati, imprese esecutrici), che deve essere redatto da “esperti qualificati ed indipendenti”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. (di seguito chiamato solo “D.Lgs 192”), l’A.Q.E. invece non implica necessariamente la terzietà e può essere predisposto da “un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. l-ter del D.Lgs 192.
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A.P.E. CON VALORE LEGALE
Il legislatore ha individuato nell’Attestato di Prestazione Energetica lo strumento che attraverso “tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio [consenta] ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi” (art. 6, comma 12, lett. b del D.Lgs 192).
Il legislatore ha altresì stabilito, per garantire la corretta informazione e possibilità di confronto tra “edifici diversi”, le occorrenze per le quali è obbligatorio predisporre un A.P.E.; in ambito di edilizia esistente è sempre il proprietario dell’immobile colui che è tenuto a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica.
Riepilogo dei casi nei quali ricorre l’obbligo di certificazione energetica APE:
DI DOTAZIONE
- per trasferimento a titolo oneroso, per trasferimento a titolo gratuito e per locazione (art. 6, comma 2 del D.Lgs 192);
- a seguito di ristrutturazioni importanti, prima dell’eventuale rilascio del certificato di agibilità (art. 6, comma 1 del D.Lgs 192);
DI AGGIORNAMENTO
- a seguito di “ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare” (art. 6, comma 5 del D.Lgs 192);
DI DOTAZIONE O AGGIORNAMENTO
- a seguito di interventi per i quali saranno richiesti “incentivi adottati dallo stato […] concessi nel rispetto di requisiti di efficienze” (art. 4-ter, comma 1 del D.Lgs 192) e “commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti” (art. 4-ter, comma 1-bis del D.Lgs 192).
Gli A.P.E. così predisposti devono essere sempre inclusi nella documentazione da fornire ad acquirenti e locatari, i quali con “apposita clausola” all’interno del contratto “dichiareranno di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici” (art. 6, comm 3 del D.Lgs 192).
Ad eccezione dei contratti di locazione di singole unità immobiliari, l’A.P.E. è anche allegato contrattuale obbligatorio.
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A.P.E. SENZA VALORE LEGALE
Prima il D.L. 63/2013 (art. 14, comma 2-quater) e più recentemente il D.L. 34/2020 (art. 119, comma 3) hanno introdotto, tra le verifiche per accedere agli incentivi, la predisposizione di un Attestato di Prestazione Energetica ante operam ed uno post operam da riferirsi all’intero edificio, anziché per singola unità immobiliare (come stabilito dallo specifico D.M. del 26 giugno 2015).
Tali A.P.E. sono validi esclusivamente ai fini fiscali per attestare la meritorietà dell’intervento nei confronti dell’incentivo richiesto e come tali vanno conservati insieme alle altre dichiarazioni e asseverazioni, sia di tipo tecnico che di tipo amministrativo, all’interno della “documentazione da conservare a cura del cliente” (come predisposto da Agenzia delle Entrate e da ENEA).
In particolare il cosiddetto “ecobonus parti comuni 75%” (art. 14, comma 2-quater del D.L. 63/2013) richiede di valutare la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento ed il raffrescamento, sia nello stato di fatto che nello stato di progetto.
Il recente “SuperBonus 110%” (art. 119, comma 3 del D.L. 34/2020), per gli interventi di efficientamento energetico, richiede che complessivamente tutte le lavorazioni previste dai commi 1, 2, 5 e 6 garantiscano – sempre a livello di edificio – il miglioramento di 2 classi energetiche tra lo stato di fatto e lo stato di progetto.
Sul come predisporre un A.P.E. ad edificio, completo di tutti i servizi energetici relativi a ciascuna unità costituente il complesso, sarà il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in ottemperanza al provvedimento richiamato dall’art. 14, comma 3-ter del D.L. 63/2013 a doverne dare illustrazione.
LE NOVITA’ NEGLI A.P.E.
Con il Decreto Legislativo 48/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2018/27/UE sull’efficienza energetica” il legislatore è intervenuto con diffuse modificazioni sul D.Lgs 192.
Tra queste le principali che possono avere un impatto sull’attività di attestazione delle prestazione energetiche di unità immobiliari ed edifici sono:
- gli aggiornamenti alle definizioni di “generatore di calore” ed “impianto termico” (art. 2, comma g e comma l-tricies del D.Lgs 192);
- la necessità di predisporre, in occasione del sopralluogo obbligatorio, un apposito verbale da far sottoscrivere al proprietario dell’immobile o da suo delegato (art. 6, comma 12, lett. b, punto 8-bis del D.Lgs 192).
CERTIFICAZIONE ENERGETICA APE: COSA CI ASPETTA?
Non appena verrà pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, attualmente in fase di revisione, si avrà formalizzazione da parte del legislatore del cosiddetto “A.P.E. convenzionale” ad edificio da predisporre in occasione delle verifiche di accesso per gli incentivi fiscali (in particolare per il “Superbonus 110%”).
Al momento si tratta di una elaborazione ponderata dei dati (EPgl,nren ed EPgl,rif) forniti dagli A.P.E. di ciascuna unità immobiliare costituente il Condominio, avente finalità di determinare il valore EPgl,rif riferito all’intero edificio ed i rispettivi EPgl,nren ante e post intervento.
Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sul nostro sito e ne daremo comunicazione con la nostra newsletter.
Articolo realizzato dall’Arch. Jacopo Aste – Direttore Tecnico Trivella S.r.l.