SUPERBONUS 110% E CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I MATERIALI ISOLANTI

criteri ambientali minimi per i materiali isolanti

L’obbligo di intervenire sulla riqualificazione degli edifici portando ad un miglioramento minimo delle prestazioni di 2 classi energetiche, come condizione per beneficiare al Superbonus 110%, rende necessario chiarire il tema dei criteri ambientali minimi per i materiali isolanti.

Il DL 34/2020 contiene le prescrizioni di carattere energetico e ambientale da applicare agli isolanti utilizzati per accedere al bonus 110% che comprendono sia le caratteristiche che devono avere i materiali, sia richieste sulla prestazione finale degli edifici.

All’art. 119 viene introdotto l’incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici, gli interventi realizzati dovranno determinare un salto di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta. Tra gli interventi incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25 % della superficie totale disperdente lorda.

Entrando nello specifico delle prescrizioni sui materiali isolanti, è da evidenziare che vengono richieste sia elevate prestazioni di isolamento termico, sia il rispetto di criteri ambientali che prevedono quantità minime di contenuto di materia riciclata e ridotte emissioni di sostanze pericolose.

Per l’isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali, i valori di trasmittanza termica finali devono rispettare:

  • i valori della tabella in Appendice B ,all’Allegato 1, del DM 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”
  • devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010

Inoltre, e questo è l’elemento di novità, i materiali isolanti devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del DM 11 ottobre 2017.

CAM materiali isolamento per l'edilizia. - Pannelli per cappotto termico in pasta di legno

Adempimenti del progettista
Il progettista ha la necessità di avere specifica documentazione tecnica a supporto sulle capacità isolanti dei materiali di progetto quali schede tecniche dei materiali con relative dichiarazioni di prestazione (DoP): ciò sarà necessario per assicurare il miglioramento di 2 classi energetiche e predisporre l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) dell’edificio (nella sua interezza), ante e post intervento che dimostri il miglioramento.

Il progettista deve inoltre attestare e quantificare la presenza e la quantità in peso di materiali isolanti contenenti materia riciclata/recuperata e deve quindi conoscere le modalità attraverso le quali questa caratteristica può essere dimostrata dai produttori, che possono essere di diverso tipo come da DM 11 Ottobre 2017 (CAM):

  • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

I produttori di materiali isolanti devono rilasciare, oltre ad una delle tre attestazioni sopra citate, anche un documento che dichiari l’assenza di sostanze tossiche o potenzialmente pericolose all’interno degli stessi materiali.

In tale contesto si può citare l’azienda L’isolante, Partner di Rete IRENE, produttrice di EPS, che ha messo a punto ben 15 prodotti isolanti idonei a soddisfare la crescente richiesta di sempre più elevate prestazioni termiche e acustiche con una produzione aziendale improntata sull’uso efficiente delle risorse e sull’Economia Circolare.

In definitiva il DL 34/2020 «Rilancio» introduce elementi di novità negli interventi di edilizia privata: la sostenibilità è ricercata non soltanto attraverso una sempre più elevata efficienza energetica degli edifici ma anche favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti a ridotto impatto ambientale.

Scarica l’approfondimento tecnico dei CAM dell’Ing. Elena CintelliConsulente Tecnico di aziende nell’ambito dell’isolamento termico per edilizia/industria.

A seguito di alcune osservazioni pervenute, l’Ing. Elena Cintelli ha deciso di integrare il presente articolo con alcune precisazioni.

Nella seconda metà del 2019, sulla base delle segnalazioni di alcuni operatori economici riguardanti le difficoltà operative connesse all’attuazione dell’articolo 34, del D. Leg.vo 50/2016 e al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 11/10/2017, l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha ritenuto opportuno adottare delle Linee guida, volte a fornire indicazioni operative di supporto alle stazioni appaltanti per l’attuazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si ricorre ai criteri ambientali minimi in materia di edilizia

Il 4 maggio 2020, a seguito dell’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), l’ANAC ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente, fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, le attività per l’adozione delle Linee guida inerenti all’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore edilizia.

Segnaliamo che i Criteri Ambientali Minimi non sono affatto sospesi ma l’ ANAC sospende le attività per l’adozione delle Linee Guida in quanto tale documento fa riferimento a un DM sull’edilizia (quello dell’11 Ottobre 2017) in corso di revisione.

Il DM Rilancio cita all’art 119 comma 1a che ” i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale dell’ 11 Ottobre 2017″. In questo decreto ministeriale troviamo l’art 2.4.2 “Criteri specifici per i componenti edilizi” e di seguito l’art.2.4.2.9 “Isolanti termici e acustici”: questi articoli specificano i criteri da rispettare per gli solanti.

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