Le linee guida del Bonus Facciate 2020 sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate: molte risposte ma ancora qualche aspetto da chiarire.
La Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle entrate ha fornito risposte ai tanti dubbi sul Bonus Facciate che per quattro mesi hanno bloccato il settore della manutenzione degli involucri edilizi, soprattutto condominiali.
Dal 15 ottobre 2019, quando il Ministro per i Beni Culturali ha annunciato che la legge di Bilancio per il 2020 avrebbe attivato un nuovo bonus fiscale del 90% per gli interventi di “rifacimento della facciata di casa”, poi effettivamente introdotto dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il settore è rimasto paralizzato in attesa di capire quali tipi di intervento possono beneficiare dell’incentivo, quali i soggetti che possono fruirne, per quale tipo di immobili, su quali facciate.
Ora la Circolare 2/E con le linee guida del Bonus Facciate 2020, fornisce risposte a queste domande, pur lasciando ancora alcune aree di interpretazione che sarebbe opportuno chiarire al più presto. Noi di Rete IRENE proviamo a dare il nostro contributo, come già avevamo con la pubblicazione della nostra Guida Sintetica
Rimandando alla lettura delle linee guida per il Bonus Facciate, segnaliamo qui le risposte alle domande che in questi mesi più frequentemente ci sono state poste e cerchiamo di individuare alcuni aspetti ancora controversi.
Chi può fruire dell’incentivo del Bonus Facciate?
Possono fruire del nuovo incentivo tutti i soggetti IRPEF e IRES che possiedono l’edificio su cui si effettua l’intervento (in virtù di un diritto reale di godimento: proprietà, usufrutto, ecc.) o che lo detengono in funzione di un titolo valido e registrato (locazione, comodato, ecc.), o i loro familiari conviventi, che sostengono le spese e che hanno redditi di qualunque tipo che possano essere compensati con la detrazione fiscale.
Se mancano entrambi i requisiti del possesso e della detenzione l’incentivo non è fruibile, come nel caso dei familiari dei proprietari di immobili ceduti in locazione.
Sono escluse le persone fisiche o giuridiche che, essendo assoggettate a particolari regimi di tassazione (regime forfettario o con esclusiva presenza di redditi soggetti a tassazione separata) non hanno IRPEF o IRES da pagare.
Il Bonus Facciate è cedibile?
La vera limitazione nella fruizione del Bonus Facciate è quella dovuta alla possibile incapienza fiscale, parziale o totale, attuale o futura, che grava su tutti gli incentivi per i quali i contribuenti non possono optare per la cessione del corrispondente credito d’imposta.
È stato infatti precisato che, come abbiamo sempre sostenuto, il Bonus Facciate non è cedibile né può essere oggetto di “sconto in fattura”, e può essere fruito esclusivamente in dieci quote annuali di pari entità. L’eventuale importo che non trova capienza nell’imposta lorda dovuta in ciascuno dei dieci anni successivi al sostenimento della spesa non può essere utilizzato nei periodi successivi né può essere chiesto a rimborso.
Sotto questo profilo il Bonus Facciate somiglia alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. Da non sottovalutare il fatto che la percentuale elevatissima di detrazione fiscale (90%) rende l’incapienza ancora più problematica per i soggetti dotati di redditi limitati e per quelli dotati di altre fonti rilevanti di detrazione o di deduzione fiscale.
Al contrario, l’Ecobonus è cedibile, costituendo una possibile soluzione a tutti problemi di capienza fiscale.
A quali tipi di edifici si applica il Bonus Facciate?
Qualunque tipo di edificio può fruire del nuovo incentivo, anche quelli a destinazione non prevalentemente residenziale.
A differenza dell’Ecobonus, possono accedere al Bonus Facciate anche i soggetti IRES, in relazione a tutti gli edifici ricadenti nella definizione di beni patrimoniali e di beni strumentali.
Per fare un esempio, il nuovo incentivo è ammesso per gli interventi sugli edifici di proprietà dei soggetti imprenditoriali e ceduti in locazione che, invece, non godono dell’Ecobonus (anche se questa limitazione posta dall’Agenzia delle entrate, non definita dalla legge, è sempre più frequentemente avversata dalla Corte di Cassazione).
Sono esclusi dal nuovo incentivo gran parte dei cosiddetti “beni immobili merce”, in particolare quelli tipicamente in possesso delle imprese di costruzioni o immobiliari e destinati alla vendita. A questa conclusione, che per la verità non è esplicitata nelle linee guida del Bonus Facciate, si perviene considerando che tali immobili sono generalmente di nuova costruzione o sono inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Per tali fattispecie l’incentivazione è esplicitamente esclusa.
Per quali tipi di intervento si può fruire del Bonus Facciate?
Tutte le attività finalizzate al decoro urbano, rivolte a conservare l’organismo edilizio (ivi incluse quelle di semplice pulitura o tinteggiatura), che riguardano le superfici opache delle facciate, i balconi, i fregi e gli ornamenti, possono fruire della detrazione del 90% delle spese sostenute.
Non sono fissati limiti massimi di detrazione o di spesa ammissibile, fermo restando comunque il potere dell’amministrazione fiscale di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore degli interventi eseguiti.
È stato precisato, in via esemplificativa, che sono ammessi anche gli interventi su grondaie, cornicioni, impianti, ecc. qualora insistano sulla parte opaca della facciata e siano riconducibili al decoro urbano.
Sono menzionati in particolare gli elementi costitutivi dei balconi e, con un breve passaggio logico, si può ritenere che anche gli interventi all’estradosso di balconi e gronde (impermeabilizzazioni, pavimentazioni), pur di per sé non visibili, siano ammessi all’incentivo se funzionali all’eliminazione del degrado causato dalle infiltrazioni alle parti visibili (per es. all’intradosso di tali elementi).
Non sono ammessi, in quanto al di fuori del perimetro individuato dal testo di legge, gli interventi non realizzati sulle “strutture opache della facciata”, come la sostituzione dei serramenti.
È controversa l’inclusione delle spese per la sostituzione o la manutenzione (per es. la verniciatura) di scuri e tapparelle, in quanto l’amministrazione fiscale potrebbe contestare che non si tratta di lavori che riguardano strutture opache della facciata. Tuttavia, stando alla finalità dell’incentivo, è fuori di dubbio che si tratti di interventi riconducibili al decoro urbano.
Quali facciate fruiscono del Bonus Facciate?
Questa è la parte più problematica della linee guida del Bonus Facciate, che richiedono uno sforzo di interpretazione.
Vale la pena di riportare per intero il testo contenuto nella Circolare: “l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
Si distinguono dunque l’involucro esterno dell’edificio (comprensivo di tutte le sue parti, sull’intero perimetro) dalle facciate interne.
Non è fornita una definizione di involucro esterno, ma si può ipotizzare che si tratti di tutte le facciate che, a partire da quella anteriore, frontale e principale dell’edificio, si sviluppano con continuità in entrambe le direzioni. Con questa interpretazione, l’interruzione della continuità (dovuta per esempio alla presenza di altri edifici) consente di individuare le facciate interne, che includono anche quelle interamente contenute all’interno dell’organismo edilizio.
Così distinte le due categorie di facciate, la linee guida del Bonus Facciate precisano che l’agevolazione riguarda:
- tutto l’involucro esterno visibile (non solo dalla strada o dal suolo ad uso pubblico), con l’esclusione delle sole porzioni non visibili (per esempio quelle oscurate da verande, o insistenti in intercapedini interrate),
- le sole facciate interne visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Il suolo ad uso pubblico dovrebbe comprendere anche quello accessibile al pubblico, anche se non liberamente, come i parchi, e i giardini o i cortili di scuole, biblioteche, uffici e altri edifici a uso pubblico.
Si pone il problema di verificare la fruibilità dell’incentivo per le facciate interne solo parzialmente visibili da strada o dal suolo ad uso pubblico, la cui vista risulti in parte ostruita da altri edifici o da alberature. Sembra ragionevole ipotizzare che sia agevolabile l’intera superficie di tutte le facciate che siano visibili per una quota non irrisoria.
In quali zone si può usufruire del Bonus Facciate?
Possono fruire dell’incentivo gli interventi sugli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il criterio, apparentemente semplice, deve fare i conti con la circostanza che generalmente le zone di cui al citato decreto ministeriale non corrispondono a quelle definite dai Piani urbanistici comunali e dai Piani di governo del territorio, e che molti Comuni non sono dotati di cartografia conforme che consenta di individuare con immediatezza l’appartenenza degli immobili a tali zone.
Risulta quindi necessario, per chi vuole fruire del Bonus Facciate, dotarsi di certificazione rilasciata dal Comune.
Noi invece esortiamo gli uffici tecnici competenti a definire una legenda applicabile alla zonizzazione riferita al territorio di propria competenza, qualora essa differisca dalla normativa di riferimento indicata dal legislatore nazionale. In questo modo potrebbe risultare più pratico e meno incombente l’attività di certificazione a carico degli uffici tecnici, che sarebbe sostituibile con un’autocertificazione basata su tale legenda.
Che relazione c’è tra il Bonus Facciate e l’Ecobonus?
La legge istitutiva del Bonus Facciate precisa che, qualora l’intervento eseguito riguardi le strutture opache in maniera influente dal punto di vista termico, oppure interessi oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere:
- soddisfatti i cosiddetti “requisiti minimi” in materia di efficienza energetica,
- rispettati i valori di trasmittanza termica valevoli per l’accesso all’Ecobonus (decreto 11 marzo 2008, tabella 2 dell’allegato B),
- effettuati tutti gli adempimenti previsti per l’Ecobonus.
Naturalmente, il richiamo a una norma cogente (l’obbligo di isolare l’involucro quando si interviene oltre le soglie fissate dalle norme) è pleonastico, ma il legislatore ha ritenuto opportuno precisarlo, forse per rispondere alle critiche di chi ha sostenuto che un incentivo così generoso, valido anche per interventi di mera pulitura e tinteggiatura, possa porsi in contrasto con l’esigenza di stimolare con la massima efficacia la riqualificazione energetica degli involucri edilizi. La precisazione contribuisce a responsabilizzare gli amministratori degli stabili e i professionisti tecnici coinvolti.
Può essere apprezzata la scelta, operata dal legislatore, di non consentire la cessione dei crediti d’imposta generati dal Bonus Facciate, sia per l’eccessivo stress finanziario che le imprese avrebbero dovuto accollarsi, sia soprattutto perché, riservando tale opportunità – che riduce drasticamente l’esborso finanziario e sterilizza i rischi di incapienza fiscale – ai soli interventi di riqualificazione energetica (qualora incentivati con l’Ecobonus), il provvedimento può contribuire di fatto a orientare le scelte dei cittadini e a sfruttare meglio la finestra di opportunità offerta dall’intervento di manutenzione delle facciate.
Così com’è articolato oggi il sistema delle detrazioni, arricchito del nuovo Bonus Facciate, in caso di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica i contribuenti hanno la facoltà di optare per due incentivi alternativi:
- uno di entità più limitata, ma cedibile e applicabile a tutte le facciate di ogni edificio, pur con alcune limitazioni soggettive,
- l’altro più generoso, ma non cedibile, applicabile alle sole facciate visibili di edifici opportunamente ubicati e con orizzonte temporale più limitato.
In questo sistema così complesso, risulta fondamentale affidarsi a specialisti dotati di esperienza non solo nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, ma anche nell’individuazione delle alternative fiscali e finanziarie più idonee alla specifica committenza.
Quale incentivo scegliere in caso di efficientamento energetico?
La scelta più conveniente dipende dalle caratteristiche tecniche e di destinazione dell’edificio, dalla capienza fiscale degli aventi titolo, oltre che dalla loro soggettività giuridica e dalla durata dei lavori.
È possibile la coesistenza di diversi tipi di incentivo nell’ambito dello stesso edificio, a condizione che le spese riferite ai diversi interventi siano contabilizzate distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
In caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, pur essendo la scelta tra le varie opzioni fiscali prerogativa dei singoli contribuenti, la decisione sul regime a cui assoggettare ogni intervento deve essere omogenea per tutte le quote di proprietà del condominio. Le linee guida del Bonus Facciate individuano in un condòmino delegato o nell’amministratore il soggetto che provvede agli adempimenti necessari per tutti i condòmini a riguardo degli interventi effettuati sulle parti comuni.
In altri termini, non è possibile che, per uno stesso intervento, alcuni proprietari optino per il Bonus Facciate e altri per l’Ecobonus cedibile.
Come si pagano gli interventi in caso di fruizione del Bonus Facciate?
Non è previsto, per ora, un tipo di bonifico specifico per il nuovo incentivo. Di conseguenza possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e da altri istituti di pagamento ai fini dell’Ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Come per le altre detrazioni, la banca effettua una ritenuta fiscale dell’8 per cento.
I soggetti IRPEF devono effettuare tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2020 (data di scadenza del Bonus Facciate). Come nel caso di altre detrazioni fiscali per interventi realizzati su parti comuni condominiali, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento delle spese condominiali da parte del singolo condomino, che può essere effettuato anche successivamente (comunque entro la data di presentazione della sua dichiarazione dei redditi).
Per i soggetti IRES invece si applica il criterio di competenza. In questo caso, i pagamenti non devono essere necessariamente effettuati entro l’anno 2020.
Come devono essere trattati i problemi di impossibilità tecnica?
Le linee guida del Bonus Facciate attuano (con esito piuttosto infelice e formulazione equivocabile e poco comprensibile) un tentativo di affrontare i casi di impossibilità tecnica che, come abbiamo evidenziato in altri contributi, non sono adeguatamente trattati nel decreto sui “requisiti minimi” del 26 giugno 2015.
È precisato che “se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio”, l’obbligo di soddisfare i “requisiti minimi” in materia di efficienza energetica è derogabile.
Il riferimento ai rivestimenti in piastrelle è fuorviante, e dà l’impressione di legittimare ogni intervento di sostituzione senza coibentazione, di qualunque estensione e in qualunque condizione, il che – oltre a essere non tecnicamente corretto – è contrario alla finalità delle norme sul contenimento dei consumi energetici in edilizia e all’esigenza di sfruttare al meglio le finestre di opportunità.
Meglio sarebbe stato, come abbiamo suggerito in altra sede, demandare a un aggiornamento del decreto “Requisiti minimi” la definizione di modalità, organismi, procedure e termini per l’applicazione di criteri attenuati di efficientamento energetico, introducendo nella disciplina il carattere di flessibilità necessario per affrontare in modo legittimo e senza abusi i vincoli a cui sono solitamente assoggettati gli edifici storici non sottoposti a specifico vincolo monumentale e altri edifici caratterizzati da involucri poco compatibili con interventi di isolamento termico esterno.
Virginio Trivella Coordinatore del Comitato tecnico scientifico 20 febbraio 2020