MULTIUTILITIES VS PMI: LE OMBRE DEL DECRETO CRESCITA SUL MERCATO DELLA RIQUALIFICAZIONE

MERCATO DELLA RIQUALIFICAZIONE

Il Decreto Crescita delinea un mercato della riqualificazione energetica degli edifici in cui le PMI sono semplici subfornitori delle multiutilities. Rete Irene convocata a Roma dopo l’inoltro di un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il mercato della riqualificazione energetica degli edifici muterà qualora il Decreto Crescita dovesse essere convertito in legge così come formulato dal Governo? Certamente. E purtroppo, dobbiamo ammettere, non positivamente per tutte le medio – piccole aziende italiane impegnate nel settore dell’edilizia e delle tecnologie.

Rete IRENE, sulla scia della pubblicazione del testo relativo al Decreto Crescita D.L. 34/2019 attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge, ha deciso – assistita dallo studio legale LS Lexjus Sinacta con gli avv.ti Gabriele Baldi e Vincenzo Timpano – di inoltrare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato denunciando l’impatto restrittivo per il mercato della riqualificazione energetica degli edifici a causa dell’applicazione dell’art. 10 del suddetto Decreto.

La segnalazione è stata ritenuta meritevole di approfondimento, tanto che, martedì 28 maggio, IRENE è stata convocata a Roma per un’audizione. Ciò che il gruppo di aziende ha contestato è la nuova modalità di fruizione delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e consolidamento antisismico degli edifici.

Quello che abbiamo intravisto in questo testo emanato dal Governo è una grave distorsione della libera concorrenza con il conseguente grande rischio per le imprese legate al settore edilizio e delle tecnologie, gli ordini professionali, l’industria italiana e, in generale, il mercato della riqualificazione energetica. Così come presentato, l’art.10 favorisce infatti un numero limitato di soggetti, le cosiddette multiutilities, relegando le medio – piccole aziende italiane operanti in questi ambiti al ruolo di meri subfornitori e/o subalterni” – ha dichiarato Manuel Castoldi, Presidente di Rete IRENE.

L’art. 10, nello specifico, riconosce a favore dei beneficiari uno sconto immediato, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, applicato dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto. Sconto poi rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e non cedibile ad altri soggetti (per gli interventi di riqualificazione energetica è stato anche dimezzato da dieci a cinque anni il periodo di compensazione).

È quindi chiaro come la norma produca una grave distorsione delle dinamiche concorrenziali che danneggia irrimediabilmente le piccole e medie imprese, favorendo indebitamente i soli operatori economici di grandi dimensioni, gli unici a disporre della capienza fiscale necessaria per poter compensare i crediti d’imposta acquisiti.

Qual è stata l’evoluzione legislativa del mercato della riqualificazione energetica?

Sino al 31 dicembre 2016, i beneficiari sono stati ammessi a godere delle detrazioni fiscali mediante utilizzo diretto, ripartendone l’ammontare riconosciuto in 10 quote annuali di pari importo nel caso di interventi di riqualificazione energetica ed in 5 quote annuali di pari importo in caso di interventi di consolidamento antisismico.

Con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, per favorire ulteriormente la riqualificazione energetica e il consolidamento antisismico del patrimonio edilizio è stata introdotta, novellando il testo degli artt. 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, dapprima per i soli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e poi, dal 2018, anche per gli interventi su singole unità immobiliari, la possibilità per i beneficiari di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

In questo caso rimaneva esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari, consentita solo ai beneficiari totalmente incapienti (appartenenti alla no tax area), ai quali è consentito procedere alla cessione a favore di tali soggetti.

Con circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi consentita una sola cessione successiva alla prima e che possono rendersi cessionari, oltre alle imprese esecutrici degli interventi, altri soggetti privati sempre che “siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Con provvedimento prot. 165110/2017 del 28 agosto 2017 e con provvedimento prot. 108572/2017 dell’8 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessione del credito d’imposta per gli interventi condominiali e con il più recente provvedimento prot. 100372/2019 del 18 aprile 2019 quelle relative agli interventi sulle singole unità immobiliari.

Da ultimo, il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita) ha integrato la disciplina degli incentivi fiscali nel modo sopra descritto, istituendo una vera e propria “riserva di caccia” a favore esclusivo delle grandi società energetiche procurando un impatto restrittivo della concorrenza a danno delle piccole e medie imprese e dei committenti, che si troveranno ad affrontare un mercato fatto di pochissimi grandi operatori in grado di influenzare le loro scelte.

Come possono sopravvivere, le PMI italiane operanti nel mercato della riqualificazione energetica degli edifici in queste condizioni? Rete IRENE con la sua voce le sta tutelando, appellandosi al buon senso di tutti affinché il Decreto Crescita venga modificato per il bene dell’economia e dei veri professionisti del nostro Paese.

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