PRECISAZIONI SULLE MODALITÁ PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Modalità per la cessione del credito

Con la circolare numero 11/E del 18 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate, fornisce alcune precisazioni sulle modalità per la cessione del credito d’imposta derivante da Ecobonus 2018.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 è stato necessario fare chiarezza sulle modalità applicative, precisando quali sono i soggetti che possono cedere il credito, quali i soggetti che possono acquisirlo e quante le cessioni di cui può esser oggetto.

MODALITÁ PER LA CESSIONE DEL CREDITO: CHI PUÒ CEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO ALL’ECOBONUS

  • Il credito d’imposta derivante dall’Ecobonus 2018 per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione
  • Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” e che siano state costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

MODALITÁ PER LA CESSIONE DEL CREDITO: A CHI CEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO ALL’ECOBONUS

I contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.

  • Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
  • Gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti)
  • Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico
  • Banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area

MODALITÁ PER LA CESSIONE DEL CREDITO: NUMERO DI CESSIONI DI CUI PUÒ ESSER OGGETTO IL CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO ALL’ECOBONUS

Rispetto all’ambito applicativo della norma, l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.

Viene previsto che i “soggetti privati”, diversi dai fornitori, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AMMESSI ALLA DETRAZIONE

A pagina 5 della circolare numero 11/E del 18 maggio 2018 ,è presente una tabella dove sono inseriti gli interventi incentivabili per i quali è possibile cedere la detrazione e le aliquote di detrazione specificate nella legge di bilancio 2018.

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate ed i limiti posti alla cessione dell’Ecobonus meritano sicuramente ulteriori attente e approfondite riflessioni.

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